Domanda di partecipazione procedura comparativa riservata a organizzioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
Vedi: Domanda
Sono presenti le delibere di espulsione per i fatti dell Hale-Bopp.
Ricostituzione della Associazione Astronomica Geminiano Montanari come 1998.
Statuto dell'Associazione Astronomica "G.Montanari"- Cavezzo (MO), come modificato dall'assemblea straordinaria dei soci in data martedì 20 Gennaio 1998
- Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2 Scopi e attività
- Art. 3 Risorse economiche
- Art. 4 Membri dell'Associazione
- Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
- Art. 6 Diritti e doveri degli associati
- Art. 7 Organi dell'Associazione
- Art. 8 L'Assemblea
- Art. 9 Il Comitato Direttivo
- Art. 10 Il Presidente
- Art. 11 Collegio dei revisori dei conti
- Art. 12 Gratuità delle cariche associative
- Art. 13 Norma finale
- Art. 14 Rinvio
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
- E' costituita l'Associazione denominata Associazione Astronomica "Geminiano Montanari" con sede nel Comune di Cavezzo, presso l'Osservatorio astronomico comunale "Geminiano Montanari", via Concordia, 200.
- L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2
- La durata dell'Associazione è illimitata.
1. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge i seguenti scopi:
- promuovere presso la comunità l'interesse e la conoscenza dell'astronomia e delle scienze ad essa collegate;
- promuovere e qualificare presso il mondo della scuola la didattica dell'astronomia e delle scienze ad essa collegate;
- favorire, in particolare presso il mondo della scuola, gli studi di ogni teoria scientifica e delle relative tecniche di ricerca scientifica;
- favorire la riunione, il collegamento, la collaborazione dei membri aderenti per l'approfondimento dello studio e della ricerca, per poter offrire alla scuola ed alla collettività una qualificata ed aggiornata didattica e divulgazione dell'astronomia e delle scienze ad essa collegate;
- svolgere attività di rilevazione pluviometrica e meteorologica in genere, nel quadro della prevenzione/protezione civile, coordinandosi con gli enti territoriali preposti a tali funzioni;
- essere custode ed erede del patrimonio culturale e scientifico del già "Gruppo Astronomi Dilettanti Modenesi", i cui componenti idearono, progettarono e costruirono l'Osservatorio astronomico "Geminiano Montanari" di Cavezzo negli anni Settanta.
2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
- mettere a disposizione delle scuole e della collettività, strumenti e personale esperto per lo studio e l'osservazione astronomica;
- promuovere presso il mondo della scuola e la collettività la ricerca connessa all'osservazione astronomica, e ad ogni altra scienza collaterale, anche in collegamento con altre associazioni analoghe, università, etc. sia italiane che straniere;
- svolgere programmi scientifici elaborati dall'Associazione stessa;
- organizzare osservazioni celesti pubbliche;
- organizzare convegni scientifici, conferenze, dibattiti, corsi di qualificazione ed ogni altra attività educativa, con particolare riguardo agli insegnanti ed agli studenti;
- informare la collettività, con relazioni scientifiche e notiziari, sull'attività dell'Associazione;
- qualificare ed aggiornare, con acquisti acquisizioni e quant'altro, la strumentazione ed ogni altro bene materiale utile al perseguimento degli scopi ed alla realizzazione delle attività dell'Associazione;
- effettuare sistematicamente rilevazioni sulla quantità d'acqua caduta, sui venti, e su altri dati meteorologici utili alle funzioni ed attività di prevenzione/protezione civile nel territorio in coordinamento con gli enti preposti;
- promuovere ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
3. Le attività di cui al precedente comma sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in acun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 1° Dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di Febbraio.
Art. 4
Membri dell'Associazione
1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria.
3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'assemblea.
4. La qualità di socio si perde:
- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
- per decesso;
5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6
Diritti e doveri degli associati
1. I soci sono obbligati a:
- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenere copia.
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
Art. 7
Organi dell'Associazione
1. Sono organi dell'Asociazione:
- L'assemblea dei soci;
- Il Comitato direttivo;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Presidente.
1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato dispone di un solo voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di una delega.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- nomina i componenti del Comitato direttivo, del Collegio dei Revisori;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3. L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o il Collegio dei Revisori, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal vice-presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso pubblico scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
1. Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Comitato direttivorimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato.
3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un vice-Presidente e un segretario. Al Comitato direttivo spetta di:
4. Al Comitato direttivo spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- nominare il Presidente, il vice-Presidente e il segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
8. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
1. Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo o, in assenza, al membro anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente sucessiva.
Art. 11
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.
Art. 12
Gratuità delle cariche associative
1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.
1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.